Art. 576.

Le sezioni di tesoreria pagano per conto della cassa depositi e prestiti, del fondo per il culto, e di altre amministrazioni, che siano a ciò autorizzate, quei titoli di spesa che vengono loro spediti per mezzo delle delegazioni del tesoro dalle amministrazioni anzidette. Le somme a tale uopo occorrenti debbono essere versate anticipatamente nella tesoreria centrale dalle predette amministrazioni, che ne vengono accreditate nel rispettivo conto corrente.
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