Art. 567.

Chi ritiene di avere diritto di opporsi al pagamento del buono deve far notificare giudizialmente l'opposizione a chi ha denunciato lo smarrimento, il furto o la distruzione e alla direzione generale del tesoro, e depositare in una tesoreria dello Stato il buono in contestazione, qualora ne sia in possesso. Dopo ciò la direzione generale del tesoro sospende ogni provvedimento fino a che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o un accordo fra le parti. In base alla sentenza o all'accordo viene disposto il pagamento a scadenza del buono smarrito, rubato o distrutto.
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