Art. 566.

La direzione generale del tesoro, ricevuta l'istanza, ritira dalla tesoreria la contromatrice, sospende ogni operazione sul buono e fa pubblicare per tre volte sulla Gazzetta ufficiale del regno e sul Foglio degli annunzi legali della provincia, in cui il buono era pagabile, un avviso con cui rende noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione senza che sia fatta opposizione ai sensi dell'articolo 567, e, maturatasi la scadenza, sarà provveduto al rimborso del buono perduto. Analogo avviso viene affisso, per sei mesi, all'albo delle camere di commercio del regno. Le spese sono a carico dell'istante. Ove la direzione generale del tesoro lo ritenga opportuno, l'avviso può essere anche affisso agli sportelli delle delegazioni del tesoro, delle sezioni di tesoreria e della tesoreria centrale. La stessa direzione generale può per ragioni speciali raddoppiare il termine di sei mesi e far ripetere le pubblicazioni. Per somme non eccedenti le lire 2000 non è necessaria l'affissione nelle camere di commercio, è sufficiente una sola pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, il termine per l'opposizione è ridotto ad un mese ed il rimborso può effettuarsi alla scadenza con garanzia fideiussoria ritenuta accettabile dall'amministrazione.
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