Art. 559.

I buoni al portatore rimasti inalienati al compiersi dell'esercizio vengono, dalle tesorerie, rimessi con le necessarie cautele e col concorso del controllore capo o del capo della delegazione, che si accerta della avvenuta perforazione e dell'annullamento dei buoni stessi, alla officina carte-valori direttamente. Questa, verificata la consistenza, per quantità e serie dei buoni pervenutile, ne dà ricevuta alle tesorerie e procede poi alla distruzione dei buoni stessi nei modi prescritti. In modo analogo la direzione generale del tesoro provvede, per proprio conto, alla distruzione dei moduli per buoni all'ordine che siano rimasti in suo possesso alla fine dell'esercizio e che più non le occorrono, dandone contemporaneamente discarico al funzionario che li aveva in consegna.
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