Art. 541.

Il contabile del portafoglio deve in apposito registro annotare a suo debito, partita per partita, i valori ed effetti acquistati e l'ammontare del prezzo di acquisto risultante dagli ordini di cui all'articolo precedente, coll'indicazione della data in cui ebbe luogo l'operazione, della persona o casa bancaria che cedette i valori, del corso relativo e delle spese di commissione od altro, risultanti dalle distinte dei cedenti.
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