Art. 540.

Il prezzo degli effetti acquistati per essere trasmessi alle case bancarie all'estero, o per essere girati alle amministrazioni dello Stato, viene pagato ai cedenti della tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati da registro a madre e figlia, firmati dal direttore generale del tesoro e dal contabile del portafoglio. Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito del tesoriere centrale, e a debito del contabile del portafoglio come somministrazioni di fondi. Delle somme da rimborsare al tesoro dalle amministrazioni per le cessioni loro fatte ai sensi degli articoli precedenti, nonché del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa, il tesoro deve dar notizia, contemporaneamente all'eseguita operazione, alla corte dei conti, che ne prende nota nei suoi registri.
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