Art. 532.

Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili. Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e l'emissione di buoni del tesoro ordinari. Sotto il titolo di operazioni di portafoglio si comprendono quelle relative agli acquisti ed alle alienazioni di rendita pubblica, all'acquisto ed alla rimessa di fondi per pagamenti all'estero, al movimento di debito e di credito nei conti correnti con istituti esteri e nazionali corrispondenti del tesoro o incaricati di operazioni per conto di esso.
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