Art. 531-bis

1. Il trasferimento dei fondi tra le tesorerie dello Stato può anche aver luogo mediante un flusso elettronico di dati.

2. La tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte della quale quella destinataria, sulla base dei dati prodotti ai sensi del comma 1, effettua le connesse operazioni di uscita emettendo un ordine di pagamento estinguibile anche mediante le modalità agevolative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

3. Le contabilità relative ai trasferimenti elettronici di fondi sono rese mensilmente alla Direzione generale del tesoro. A tal fine le tesorerie trasmettono l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo alle quietanze di cui al comma 2, l'elenco dei trasferimenti effettuati, nonché quello dei pagamenti eseguiti.

4. Con cadenza annuale, le tesorerie producono alla medesima Direzione generale del tesoro un elenco descrittivo di tutti i versamenti per trasferimento fondi ricevuti, degli ordini di pagamento eseguiti e delle partite rimaste da eseguire alla chiusura dell'esercizio precedente.

5. Tutti gli elaborati possono essere allestiti su supporti elettronici prodotti dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.
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