Art. 523.

Il tesoriere che riceve il denaro emette un vaglia del tesoro che viene poi pagato dal tesoriere sul quale è tratto.

I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a secco del ministero delle finanze ed un numero continuativo per tesoriere ed esercizio. I vaglia a favore del tesoriere centrale quale cassiere della cassa depositi e prestiti, da rilasciarsi su speciale bollettario, sono privi di contromatrice. I vaglia debbono indicare:

1° l'amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento;

2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri;

3° la specie dei valori versati;

4° la tesoreria dalla quale deve essere pagato,

5° il cognome, nome e qualità della persona, o la denominazione dell'ente che deve riscuoterlo;

6° l'oggetto o la causa del versamento;

7° la data in cui è rilasciato. Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli articoli 244, 245, 247, 248 e 249 del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli art. 239 e 242.
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