Art. 522.

I vaglia del tesoro possono emettersi soltanto nell'interesse delle amministrazioni pubbliche nei loro rapporti col servizio di tesoreria. Il rilascio dei vaglia deve essere previamente autorizzato dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalla delegazione del tesoro per le sezioni di tesoreria. In casi di riconosciuta necessità di servizio, i tesorieri possono essere autorizzati ad emettere vaglia sopra se medesimi anche pagabili da altri agenti della provincia.
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