Art. 512.

Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia, il tesoriere centrale ed il controllore capo o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata, accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria sino a quello della stazione, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal capo stazione la ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione. Se la spedizione è fatta da una sezione di tesoreria, alla consegna dei fondi alla ferrovia provvedono i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, accompagnati, ove sia il caso, dalla forza pubblica e senza l'intervento del capo della delegazione del tesoro. Se, infine, la spedizione si fa per mare con navi dello Stato o con piroscafi delle società di navigazione con le quali lo Stato abbia stipulato convenzioni per tale servizio, i rappresentanti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, debbono accompagnare le casse e i recipienti dal locale della tesoreria fino a bordo della nave, ed ivi, fatta la debita consegna, ritirare dal comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione.
Condividi questo contenuto: