Art. 511.

Ricevuto l'ordine di invio di fondi ad altra tesoreria il tesoriere centrale, col concorso del controllore capo e del detentore della terza chiave della cassa di riserva, estrae dalla medesima il danaro, i biglietti e gli altri valori da spedire e numeratili li ripone nelle casse, nei recipienti o in plichi bene assicurati e sigillati, compilandone processo verbale, che è sottoscritto dagli intervenuti nell'operazione. Per l'invio dei fondi da una sezione di tesoreria ad un'altra od alla tesoreria centrale, od alla regia zecca, l'istituto incaricato del servizio estrae i valori dalla cassa ed alla presenza del capo della delegazione del tesoro li ripone nelle casse, nei recipienti o nei plichi, come è prescritto nel comma precedente.
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