Art. 483.

La direzione generale del debito pubblico, appena riceve i plichi accennati nell'articolo precedente, accerta, col concorso dell'ufficio di riscontro della corte dei conti, la integrità dei plichi medesimi e dei suggelli, e li fa riporre, ove non possa procedere subito alla verificazione dei titoli, in luogo chiuso a due chiavi diverse, tenute l'una dal funzionario delegato dell'ufficio di riscontro della corte dei conti e l'altra dal funzionario della direzione generale del debito pubblico a ciò delegato. Quando poi la direzione generale del debito pubblico procede alla verificazione di cui sopra, il suo delegato e quello dell'ufficio di riscontro della corte dei conti, prima di aprire i plichi, si assicurano che siano rimasti in ogni parte inalterati, li aprono, e, confrontati i titoli con gli elenchi e con la nota, accertano l'ammontare di quelli regolarmente pagati e segnalano le irregolarità e le differenze che possono avere rilevate.

Le operazioni di contazione e verifica delle cedole debbono risultare da apposito verbale. I tesorieri hanno facoltà di delegare persona di loro fiducia ad assistere alle operazioni di cui sopra. A tal fine notificano alla direzione generale del debito pubblico il cognome, nome, qualità, e residenza della persona stessa, a ciò questa, quando non sia permanentemente incaricata di assistere alla apertura dei plichi, possa essere avvisata del giorno in cui sarà proceduto alle verificazioni alle quali dovrà trovarsi presente.
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