Art. 482.

Le contabilità dei pagamenti del debito pubblico sono rese alla fine dei mesi di luglio, ottobre, dicembre, gennaio, aprile e giugno. I documenti comprovanti i pagamenti eseguiti sono descritti in appositi elenchi distintamente per specie di titoli e categorie di debito, per competenza e per residui con le norme emanate dalla direzione generale del debito pubblico, ed i risultati di essi sono riportati in una nota riassuntiva, il cui totale complessivo deve corrispondere con quello dei registri della tesoreria. I titoli pagati e gli elenchi, chiusi in pacchi dalle tesorerie, coll'assistenza del controllore capo o del capo della delegazione del tesoro o di chi per essi, sono rimessi alla direzione generale del debito pubblico entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della chiusura della contabilità.
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