Art. 470.

Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordinativo diretto emesso da una amministrazione centrale, o di un ordine di pagamento emesso da una delegazione del tesoro, o di un ordine dell'intendenza riguardante il servizio del lotto, ne deve essere informata la direzione generale del tesoro, che farà eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo potrà essa richiedere quelle prove che reputa necessarie e fare pubblicare il fatto denunciatole nella Gazzetta ufficiale del regno, ed in altri giornali.
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