Art. 469.

Per le vincite pagate dai ricevitori coi fondi della riscossione, l'intendenza di finanza sede di ciascun compartimento, eseguite le verificazioni prescritte dai regolamenti e dalle disposizioni in vigore spedisce ogni quadrimestre un ordine collettivo di pagamento sulla sezione di tesoreria della sede predetta commutabile in quietanza a favore del magazziniere-contabile del compartimento in conto del debito di questo per eseguite somministrazioni di registri-valore ai dipendenti ricevitori del lotto e trasmette l'ordine medesimo alla delegazione del tesoro, inviando contemporaneamente i biglietti vincenti alla direzione generale del tesoro, la quale ne cura a suo tempo l'unione al conto giudiziale da rendersi dall'istituto incaricato del servizio della tesoreria provinciale. La delegazione del tesoro invia alla sezione di tesoreria l'ordine collettivo e cura che ne sia riportato l'ammontare in uscita e che venga contemporaneamente emessa la corrispondente quietanza.
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