Art. 460.

Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarità nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite della nota medesima, quindi la registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali. L'ordine di rimborso è compreso nella fattura del più prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni. Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, è trattenuto dalle intendenze.
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