Art. 459.

Appena eseguito il pagamento, i procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita ne prendono nota in apposito registro descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti. Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una nota in doppio esemplare, distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa per competenza e per residui. Un esemplare della nota viene redatto con tutte le indicazioni atte ad identificare il pagamento eseguito. Nell'altro esemplare, invece, la descrizione degli ordini può essere sommaria. Gli uffici postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla rispettiva direzione compartimentale, la quale provvede come ai precedenti commi. Tanto i contabili finanziari quanto le direzioni compartimentali delle poste trasmettono alle intendenze le note suindicate coi relativi ordini entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini furono estinti.
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