Art. 457.

I procuratori del registro, i contabili delle dogane ed i magazzinieri di vendita, esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, ne fanno il pagamento contro quietanza dei creditori data nel modo prescritto dall'art. 421 apponendovi la loro firma nel modo indicato all'art. 423. Ove rilevino irregolarità negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti. Se questi persistono nell'ordine emanato i suddetti agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'amministrazione da cui dipendono, la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli agenti stessi, provvede a termine degli articoli 147 e 165 del decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2701.
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