Art. 456.

La responsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di giustizia da essi eseguiti a mente dell'art. 454 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'art. 94 del regolamento approvato col regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.
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