Art. 452.

L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie delle amministrazioni centrali, le quali espongono nel rendiconto consuntivo la differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie. All'uopo le ragionerie medesime inviano alla corte dei conti non più tardi del 10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio. Entro la data suddetta, le delegazioni del tesoro inviano alla corte stessa gli elenchi in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione distinguendole secondo l'esercizio finanziario cui si riferiscono. Detti elenchi sono riassunti in un prospetto nel quale vengono indicati con numero e denominazione i singoli capitoli del bilancio e notato per ciascuno di essi l'importo complessivo delle somme prescritte o perente. La corte dei conti, dopo i necessari riscontri, trattiene gli elenchi e trasmette i prospetti riassuntivi alle ragionerie delle amministrazioni centrali, che ne comprendono i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo. Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente, le delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo esercizio finanziario nel conto speciale dei residui dell'anno precedente.
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