Art. 451.

Le note nominative e gli ordini tanto collettivi quanto individuali, emessi durante l'anno finanziario e rimasti interamente da pagare al 30 giugno, continuano a rimanere presso la delegazione del tesoro e gli agenti pagatori, e possono essere pagati per tutto l'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 443.

Scorso tale termine, non possono più essere pagati e devono essere restituiti entro il 5 luglio alle delegazioni del tesoro per l'annullamento, salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali, e salvo il disposto dell'art. 36 della legge. La nuova imputazione al conto dei residui viene operata dalle delegazioni del tesoro la sera del 30 giugno o la mattina del 1° luglio, nelle note ed ordini anzidetti che trovansi presso le sezioni di tesoreria provinciale, e viene eseguita sui titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di provincia all'atto in cui questi li presentano con la loro fattura di versamento.
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