Art. 391.

Le delegazioni del tesoro, ricevute tali note e dichiarazioni ne accertano la regolarità e la concordanza coi relativi conti correnti e quando non abbiano osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento. Notano poi la mensualità o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello d'ufficio, trasmettono gli ordini alla sezione di tesoreria o agli agenti che devono estinguerli, con un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito con ricevuta. Dopo che gli ordini sono stati estinti, le delegazioni prendono nota dell'effettuato pagamento sui rispettivi conti correnti.
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