Art. 390.

Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle magistrature e da quelli degli altri uffici competenti, separatamente per località ove deve farsene il pagamento, e debbono essere trasmesse alle delegazioni del tesoro in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi. Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi delle amministrazioni, o degli uffici che risiedono nei locali stessi. Nella compilazione delle une e delle altre si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 292 a 296 e 409.
Condividi questo contenuto: