Art. 379.

I certificati d'inscrizione sono di esclusiva proprietà della amministrazione, la quale li affida in deposito ai pensionati nel solo scopo che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti. A tale effetto l'amministrazione ha facoltà di richiedere che il certificato di inscrizione sia provvisto di fotografa del titolare, munita della firma del sindaco e del bollo del comune. Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati nei certificati d'inscrizione. I certificati d'inscrizione non possono dai pensionati dello Stato essere ceduti, ne dati in pegno od in deposito a chicchessia. In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per l'amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per il ricupero del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore.

Quando il pensionato rappresentato da un procuratore revoca il mandato di procura, deve notificarlo nei modi di legge alla competente delegazione del tesoro.
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