Art. 378.

I pensionati dello Stato sono provvisti dal ministero delle finanze di un certificato d'inscrizione. Tali certificati sono consegnati ai titolari dai sindaci, ai quali le delegazioni del tesoro li fanno pervenire. I sindaci, prima di farne la consegna ai pensionati debbono richiedere da essi, o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma nella pagina e sede espressamente stabilite, la quale firma deve essere autenticata da quella del sindaco che fa la consegna. Il sindaco medesimo ritira poi ricevuta del certificato consegnato e la rimette, per proprio discarico, alla delegazione del tesoro.
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