Art. 370.

Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a sensualità maturate. Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilità che restano la loro opera presso qualche ufficio governativo, può incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il giorno precedente qualora il 27 del mese cada in giorno festivo, e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese, non si promuove azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincia con le condizioni stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso o col giorno precedente qualora il 25 del mese sia festivo. Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite.
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