Art. 369.

La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non sia diversamente disposto. Per gl'impiegati retribuiti ad aggio che siano destinati ad impiego con stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l'aggio decorre rispettivamente dal giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi.
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