Art. 357.

A forma dei decreti di concessione di stipendi ed assegni, dei decreti di destinazione degli impiegati e di quegli altri titoli e decreti, registrati, ove ne sia il caso, alla corte dei conti, dai quali derivi l'obbligo al pagamento dei canoni, censi, fitti, o di altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati, le amministrazioni centrali ai cui servizi le spese stesse si riferiscono, compilano, distintamente per provincia e per capitolo del bilancio, in doppio originale, i ruoli individuali, che servono di autorizzazione alle delegazioni del tesoro per disporre ed annotarvi i pagamenti delle spese fisse e le variazioni o le cessazioni delle stesse.

I detti ruoli debbono portare un numero progressivo per ciascun capitolo ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo, e, ove del caso, l'importo al lordo della quota riferibile all'esercizio in corso, nonché l'importo al lordo e al netto di ciascuna rata da pagarsi alle singole scadenze. Debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il luogo ove questo dove essere effettuato, e l'importo complessivo di tutti gli anni susseguenti per gli assegni di aspettativa o di disponibilità e pei fitti. A favore dei creditori di fitti, canoni, livelli, censi e simili, riferibili a beni situati in località diverse può essere emesso un unico ruolo pagabile nel luogo di residenza del creditore, purché le diverse partite siano imputabili ad uno stesso capitolo.

I ruoli compilati con le indicazioni suddette, firmati dal capo dell'amministrazione centrale o da un suo delegato, visti, previo accertamento della loro regolarità, dal direttore capo della ragioneria e corredati degli atti relativi, non sottoposti preventivamente al visto della corte dei conti, sono spediti in doppio originale alla corte stessa con un elenco in due esemplari, uno dei quali è da essa restituito con ricevuta. Per le spese fisse, al pagamento delle quali si provvede direttamente dalle amministrazioni centrali, i direttori capi di ragioneria debbono tenere i conti individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua, le rate da pagarsi al netto e al lordo e a debito i pagamenti disposti.
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