Art. 356.

Ciascuna amministrazione centrale deve tenere appositi registri per descrivervi lo stato dei singoli impiegati addetti ai servizi da essa dipendenti, nonché le variazioni che si verificano sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumento o per diminuzioni ai ruoli organici dei vari servizi. Deve pure tenere registri per tutte le altre spese fisse come fitti, censi, canoni, livelli e simili, per annotarvi le variazioni che per qualsiasi causa occorra di fare alle spese medesime. I detti registri si tengono rispettivamente presso gli uffici del personale o presso gli uffici amministrativi di ciascuna amministrazione centrale, e nei registri medesimi debbono altresì essere notate le nomine, i contratti, o altri simili atti che vengono fatti per delegazione da autorità provinciali o compartimentali. Gli assegni del debito vitalizio, liquidati e concessi in conformità alle leggi, devono essere inscritti in appositi registri del ministero delle finanze.
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