Art. 342.

Gli assegni emessi sono allibrati dal funzionario delegato, sia distintamente per ciascun capitolo nelle scritture di cui all'art. 332, sia ordinatamente per numero progressivo in apposito libro, con l'indicazione dell'ammontare netto, nonché della data di emissione di ciascun assegno e di quella di consegna dell'assegno stesso al creditore o dell'altra sotto la quale il funzionario stesso abbia riscosso gli assegni da lui tratti a proprio favore a norma dei successivi articoli. In base a tali scritturazioni il funzionario compila i rendiconti di cui al precedente art. 333.
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