Art. 341.

I modelli per gli assegni sono, con le opportune cautele, somministrati a cura della direzione generale del tesoro alle intendenze di finanza incaricate della custodia dei valori bollati, alle quali i singoli ufficiali delegati rivolgono le richieste per la somministrazione delle quantità occorrenti. Presso le dette intendenze i modelli stessi sono custoditi dai consegnatari di valori bollati che ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico e ne sono responsabili. I funzionari delegati, da parte loro, sono responsabili dei modelli ritirati e debbono, anch'essi, tenere analogo registro. Alla fine dell'esercizio o quando vengono a cessare gli incarichi o servizi di natura transitoria, il funzionario deve restituire alla intendenza, che ne rilascia ricevuta, i modelli in bianco e quelli annullati, anche perché emessi e non consegnati, rimasti in suo possesso, accompagnandoli con un estratto sintetico delle risultanze finali del proprio registro. Le suindicate intendenze, raccolti i modelli loro pervenuti come sopra, li restituiscono alla fine dell'esercizio e debitamente annullati colle norme stabilite dalla direzione generale del tesoro, insieme alla propria rimanenza e ad un estratto sintetico del proprio registro di carico e scarico, redatto in doppio esemplare e certificato conforme dall'intendente e dal direttore di ragioneria. La direzione generale del tesoro provvede, dopo ciò, in conformità all'ultimo comma del precedente art. 306.

Alla conservazione e tenuta dei modelli sono applicabili le disposizioni dell'art. 239 del presente regolamento e per l'annullamento di essi si osservano le norme di cui all'art. 322.

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