Art. 334.

Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei reali carabinieri. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non può oltrepassare il quarantesimo giorno successivo al trimestre.
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