Art. 333.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini dell'art. 331. I rendiconti debbono presentarsi entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio. Essi devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili perpagamenti a terzi. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. I rendiconti vengono corredati:

delle matrici degli assegni consegnati;

delle ricevute rilasciate dagli intestatari degli assegni stessi;

delle quietanze di entrata di che al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge; d) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.
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