Art. 331.

Quando, per traslocamento o per altra causa, un funzionario subentri ad un altro nella carica per la quale aveva facoltà di usare dell'apertura di credito fatta a suo favore, il funzionario che cessa consegna al suo successore, mediante apposito verbale:

gli assegni già emessi e non ritirati dai prenditori, che esistessero tuttora presso il funzionario cessante, con i relativi documenti;

il numerario effettivo giacente presso il medesimo;

gli assegni in bianco od annullati;

un estratto del registro di carico e scarico dei modelli per assegni di cui al successivo art. 341 debitamente chiuso alla data della consegna.
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