Art. 330.

Appena completata la consegna degli assegni emessi nell'esercizio, ed, in ogni caso, allo scadere del termine sopra indicato, ogni funzionario delegato compila un prospetto indicante, per i singoli capitoli e distintamente per residui o competenze, l'ammontare delle aperture di credito ordinate a suo favore e degli assegni consegnati. Compila pure una nota in doppio esemplare degli assegni annullati perché non consegnati nel termine di cui sopra. Comunica quindi il detto prospetto e un esemplare della nota allo stabilimento; l'altro esemplare della nota medesima è trasmesso alla delegazione del tesoro. Tanto lo stabilimento quanto la delegazione del tesoro registrano gli assegni descritti nella nota nei rispettivi esemplari degli elenchi loro inviati a norma dell'art. 344.

Lo stabilimento inoltre appone sul prospetto una dichiarazione di concordanza del totale complessivo con le risultanze del conto corrente, vi unisce i talloni degli assegni annullati di cui alla succitata nota e restituisce il tutto al funzionario. Questo, a sua volta, unisce i talloni agli assegni rispettivi, prima che siano restituiti all'intendenza, agli effetti dell'art. 311 e trasmette all'amministrazione centrale il prospetto suddetto. In base alle risultanze di esso l'amministrazione, dopo eseguiti i necessari riscontri con le proprie scritture, dispone la riduzione degli ordini di accreditamento mediante decreto ministeriale, che, corredato del prospetto medesimo, segue il corso di tutti gli uffici pei quali sono passati gli ordini stessi. Tale decreto viene inviato allo stabilimento dell'istituto che unisce agli ordini di accreditamento. Dell'emissione di detto decreto viene data immediata comunicazione all'ufficiale delegato per sua norma. Analoga procedura viene seguita quando, in qualunque epoca dell'anno, si riconosca la necessità di limitare o ridurre le aperture di credito già disposte.
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