Art. 322.

L'annullamento degli assegni in tutti i casi nei quali è prescritto dalla legge e dal presente regolamento deve essere fatto mediante perforazione in vari punti del titolo ed apposizione di bollo ad inchiostro oleoso indelebile, recante la leggenda annullato. Nello stesso modo ed a cura degli uffici emittenti si procede, in fine di esercizio, all'annullamento dei modelli rimasti in bianco.
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