Art. 321.

Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'articolo precedente: dai procuratori del registro; dai conservatori delle ipoteche; dai contabili doganali; dai contabili carcerari; dagli uffici e ricevitorie postali. Il ministro delle finanze può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.
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