Art. 300.

Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di successione o per il pagamento della relativa tassa, gli eredi per riscuotere i crediti loro spettanti devono fornire la prova di avere, a seconda dei casi, fatta la denuncia o soddisfatta la tassa, con certificato del competente ufficio del registro. Ove gli eredi siano esenti da tassa di successione perché compresi nel gruppo famigliare, lo stesso atto notorio da esibirsi ai termini dell'art. 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1914, può contenere le attestazioni richieste dal n. 2 del secondo comma e dal n. 1 del terzo comma del precedente art. 298.
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