Art. 299.

Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo lire 1000, basta che producano l'atto di notorietà e quello di morte. Se la somma non eccede lire 500, gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anziché l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al precedente articolo. Quando la somma non ecceda le lire 200 la qualità di erede può essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco. Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attività di servizio, per la riscossione delle rate di stipendio ed altri assegni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualità ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio.
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