Art. 292.

I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazione od alterazione di sorta. Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di pagamento e rifarne un altro, fermo quanto è disposto dall'art. 311 per gli assegni.
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