Art. 291.

I titoli di spesa sono trasmessi dalla ragioneria alla corte dei conti, o al funzionario all'uopo da questa distaccato presso la ragioneria medesima, per il suo visto. A corredo dei titoli stessi debbono trasmettersi alla corte dei conti tutti i documenti giustificativi. La corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari. I documenti trasmessi per semplice comunicazione, e che non sono ritenuti dalla corte necessari alla giustificazione preventiva ai sensi del precedente comma, sono restituiti alle amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla corte.
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