Art. 272.

Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Fanno eccezione quelli relativi: a spese straordinarie ripartite per legge in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; a spese ordinarie per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso non possono essere assunti se non previo assenso del ministro delle finanze fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.
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