Art. 271.

Nei limiti dei fondi rispettivamente assegnati in bilancio, i ministri impegnano ed ordinano le spese. Essi possono delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col ministro per le finanze. Tali deleghe devono risultare da decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.
Condividi questo contenuto: