Art. 268.

I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto generale consuntivo, anche se non sia stato provveduto alla eliminazione delle scritture a norma dell'ultimo comma del precedente art. 263. Quelli incerti perché giudiziariamente controversi e quelli di dubbia e difficile esazione sono, in complesso, calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dell'amministrazione, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione. I residui di entrata, di cui sia legalmente dilazionata la scadenza, sono eliminati dal conto dei residui, per formare oggetto di nuova inscrizione in bilancio alle scadenze stabilite. La eliminazione è disposta mediante decreti dei singoli ministri, da sottoporsi alla registrazione della corte dei conti.
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