Art. 267.

Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili. Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento è disposto, secondo le norme del precedente articolo 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della corte dei conti.
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