Art. 25.

I beni mobili si inscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe.

I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili già inscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono inscritti negli inventari.
Condividi questo contenuto: