Art. 24.

Ciascun inventario per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 deve presentare:

la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;

la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie;

la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

il valore.

I diritti e le azioni di cui alla lettera c) del detto art. 20 vengono descritti in separati inventari.
Condividi questo contenuto: