Art. 256.

Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali diversi dalle intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso, debbono, entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui l secondo comma dell'art. 252, presentare all'amministrazione centrale od agli uffici provinciali o compartimentali da cui direttamente dipendono, il conto, in uno o due esemplari come al precedente art. 253, delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti nella tesoreria nel periodo precedente, unendovi a corredo i documenti richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali per i rispettivi servizi. Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col precedente art. 253. Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto art. 253.
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