Art. 255.

Non più tardi del giorno 5 di ogni mese successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 252, le intendenze di finanza, compilano in unico esemplare e trasmettono alla direzione generale del tesoro il conto del periodo precedente per le entrate amministrate dalla direzione generale medesima, versate nelle sezioni di tesorerie. La direzione generale del tesoro compila direttamente il conto delle proprie entrate versate nella tesoreria centrale. Tali conti, come quelli degli agenti di riscossione, devono presentare distintamente per la competenza e pei residui le medesime indicazioni prescritte col precedente art. 253.
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